Le insidie del linguaggio giuridico by Francesco Galgano

Le insidie del linguaggio giuridico by Francesco Galgano

autore:Francesco, Galgano [Galgano, Francesco]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto, Saggi
ISBN: 9788815229328
editore: Societa editrice il Mulino Spa
pubblicato: 2010-10-14T22:00:00+00:00


5. Dall’«è» al «come se»

Un punto ormai acquisito, nella moderna letteratura sui titoli di credito, è che il titolo opera, nel rapporto fra il sottoscrittore e il primo prenditore, alla stessa stregua di una comune promessa di pagamento. Al primo prenditore il sottoscrittore può opporre, in quanto eccezioni a lui personali, le cosiddette eccezioni ex causa, ossia la mancanza, originaria o sopraggiunta, di una ragione giustificatrice della sottoscrizione del titolo; e può altresì opporgli le cosiddette eccezioni ex voluntate, cioè l’invalidità della dichiarazione cartolare, derivante dalla sua incapacità naturale o dai vizi della volontà al momento della sottoscrizione. Così, se si tratta di cambiale emessa o accettata a fronte dell’obbligazione di pagare il prezzo di una vendita, il sottoscrittore potrà eccepire la nullità del sottostante contratto di vendita o la sua risolvibilità per inadempimento; e potrà altresì eccepire d’avere sottoscritto o accettato la cambiale in stato di incapacità naturale o che la sua volontà era viziata da errore, dolo o violenza.

Diverso discorso vale per il rapporto fra il sottoscrittore e i successivi prenditori, cui il titolo sia stato trasferito dal prenditore originario. A seguito del trasferimento dal primo al secondo prenditore, e solo a seguito di questo trasferimento, l’obbligazione del sottoscrittore assume la configurazione dell’obbligazione cartolare, non più regolata dall’art. 1988, bensì dalle specifiche norme regolatrici dei titoli di credito. Il debitore non potrà opporre, perché glielo impedisce l’art. 1993, la mancanza di causa nel suo rapporto con il primo prenditore, e dovrà pagare anche se aveva emesso la cambiale o l’aveva accettata per pagare il prezzo di una vendita nulla o risolvibile per inadempimento; oppure se aveva sottoscritto o accettato la cambiale in stato di incapacità naturale oppure per errore o per dolo o per violenza altrui. Si tratta, nei termini dell’art. 1993, di eccezioni che non sono personali al possessore attuale del titolo e perciò, salva la deroga di cui al comma 2, a lui non opponibili.

Gli può opporre, oltre che le eccezioni intrinseche al titolo (le eccezioni di forma, quelle fondate sul contesto letterale del titolo), e alla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione (ad esempio, l’eccezione di prescrizione), solo quelle fra le eccezioni basate sul suo rapporto con il primo prenditore che escludono la riferibilità del titolo alla sua persona. Così l’eccezione di falsità della propria firma o il difetto di capacità legale o di rappresentanza al momento dell’emissione (era minorenne oppure interdetto, aveva firmato in suo nome un falsus procurator).

Fortemente discussa è, invece, la fonte dell’obbligazione cartolare. Divergenti posizioni dottrinali, di pressoché equivalente consistenza, si sono contrapposte tanto prima quanto dopo la codificazione del 1942, riproducendo i corrispondenti orientamenti della dottrina tedesca. Un primo schieramento è, per usare l’espressione di Bigiavi, quello dei «negozialisti», fra i quali egli stesso si era schierato[32]: la dichiarazione cartolare è un’unilaterale dichiarazione di volontà (o negozio giuridico), e una dichiarazione in incertam personam, rivolta alla pluralità indeterminata dei futuri portatori del titolo[33]. L’opposto orientamento è, sempre nella terminologia di Bigiavi, quello dei «legalisti», ossia di coloro che, ferma



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